Art. 11.
(Istituto superiore della
sicurezza nazionale).

      1. È istituito presso il DIS, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l'Istituto superiore della sicurezza nazionale, con il compito di assicurare l'addestramento e la formazione di base e continuativa del personale del DIS, dell'ISE e dell'ISI, con particolare riferimento al settore dell'analisi.
      2. L'Istituto è guidato da un Comitato direttivo del quale fanno parte il direttore

 

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generale del DIS e i direttori dell'ISE e dell'ISI. I programmi sono definiti annualmente dal Comitato direttivo in relazione alle esigenze operative dell'ISE e dell'ISI e all'evoluzione dello scenario nazionale e del quadro strategico internazionale.